Pubblichiamo il prezioso articolo apparso sulla pagina web laleggepertutti.it dal titolo “Come difendersi dal cyber bullismo nella scuola”.

Come bloccare o cancellare un video postato su internet, YouTube o Facebook dai compagni di classe.

La legge appena approvata dall’Italia che tutela le vittime di cyber bullismo offre una serie di garanzie che, tuttavia, a nulla valgono se non c’è anche il supporto materiale e psicologico di genitori e personale docente. Non ci stancheremo mai di dire che il bullismo si tiene in piedi grazie al clima omertoso del contesto in cui si inserisce: omertà dei compagni di classe, indifferenza e distrazione di coloro che dovrebbero esercitare il controllo sui minori. Ecco perché l’intelligenza dei genitori e degli insegnanti nell’individuare le emarginazioni e saperle reprimere con altrettanta durezza non può che essere il primo passo per difendersi dal cyber bullismo nella scuola.

Se hai letto il nostro articolo Cyber bullismo: cosa prevede davvero la nuova legge saprai che la nuova normativa approvata quest’anno introduce, per la prima volta nel nostro Paese, una serie di norme di contrasto agli abusi informatici: la condivisione di un video con le immagini del pestaggio di un alunno o dello scherno e derisione nei confronti di chi è più debole; la diffusione di selfie a contenuto intimo o erotico («sexting»), ecc. Comportamenti questi che, in passato, hanno portato al suicidio numerosi giovani. Ma procediamo con ordine e vediamo come difendersi dal cyber bullismo.

Il cyber bullismo si configura in presenza di tre presupposti:

condotte di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, trattamento illecito o manipolazione dei dati, alterazione, acquisizione illecita o manipolazione o trattamento illecito di dati personali;
poste in essere nei confronti di minorenni;
realizzate per via telematica (siti web, social network, piattaforme video, ecc.).
La diffusione di contenuti online può avere come vittima tanto il minore (ossia il compagno di scuola) quanto i suoi familiari per mettere il minore in ridicolo o isolarlo.

Come difendersi dal cyber bullismo

L’istanza al social network o al titolare del sito

Il primo modo, e forse più immediato, per difendersi dal cyber bullismo è quello di presentare una istanza direttamente alla piattaforma o al sito – ad esempio Facebook, YouTube, Instagram, un blog, un forum, ecc. – con la richiesta di rimozione del contenuto lesivo. La domanda può essere fatta sia dal minore, purché abbia più di 14 anni, sia dai suoi genitori. Molti social network e piattaforme prevedono un apposito link ove segnalare gli abusi e le violazioni della legge penale. Con l’istanza si può chiedere di oscurare, rimuovere o bloccare il contenuto anche se non il suo oggetto non costituisce un reato vero e proprio (ad esempio non ci sono gli estremi della diffamazione). Il sito è tenuto a prendere in carico la richiesta entro 24 ore e provvedere alla rimozione o all’oscuramento del contenuto entro 48 ore. Quando si tratta di piattaforme come Facebook, Instagram, YouTube o altri social network, l’intervento è tempestivo (anche se ha poco senso prevedere una normativa interna in assenza poi di convenzioni internazionali che obblighino i big stranieri dell’informatica ad adeguarsi alle nostre disposizioni).

L’istanza di rimozione del link a Google

Una seconda via per difendersi dal cyberbullismo è quella di rivolgersi a Google per chiedergli di rimuovere il link che rimanda alla pagina del sito o del blog ove è presente il contenuto lesivo. Ci spieghiamo meglio. Ogni volta che viene creato un contenuto su internet (ad esempio un articolo di giornale, un video su YouTube, ecc.) questo viene subito indicizzato dai motori di ricerca. Così, chi ricerca quel preciso contenuto lo potrà trovare digitando le parole chiave. Ebbene, c’è la possibilità di de-indicizzare, ossia cancellare, tali link dall’elenco dei risultati di Google. La società americana proprietaria del motore di ricerca ha infatti messo a disposizione di tutti questo modulo online a cui inoltrare le richieste di cancellazione dei contenuti diffamatori o che possono essere lesivi del diritto all’oblio. Nel 2014, infatti, la Corte di Giustizia Europea ha ritenuto Google co-responsabile per il trattamento dei dati di coloro il cui nome è presente sulle pagine web e quindi tenuto a cancellarlo su richiesta degli interessati.

Con questa istanza si farà in modo che la pagina in cui è presente il contenuto diffamatorio non compaia più nell’elenco dei risultati dei motori di ricerca; ma tale pagina non verrà cancellata. Per la cancellazione è necessario rivolgersi al titolare del sito.

Il ricorso al Garante della Privacy

Che cosa fare se il gestore del sito non provvede nei tempi fissati dalla legge o in tutti i casi in cui non è possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito? In base alla nuova legge, l’interessato può rivolgere la richiesta di oscuramento al Garante per la privacy. A questi si può inoltrare online un reclamo o una segnalazione; il Garante deve provvedere entro 48 ore dal ricevimento della domanda.
Se l’istanza al sito può essere presentata anche da chi ha compiuto 14 anni, quella al Garante va presentata necessariamente da chi ha compiuto 18 anni o, se minorenne, dai suoi genitori.
Si tratta di una tutela attivabile anche quando il minore sia vittima di fatti che non costituiscono reato, come avviene per i selfie a contenuto intimo o erotico («sexting») diffusi spontaneamente dal minore e poi sfuggiti al suo controllo.

La richiesta di ammonimento al Questore

Una terza strada per difendersi dal cyber bullismo è quella di presentare, al Questore, una richiesta di ammonimento nei confronti del responsabile. Anche in questo caso la domanda va fatta o dal maggiorenne o dai genitori del minorenne anche senza bisogno di avvocato. Si può procedere tramite questa via solo se non si è già sporto querela o denuncia per diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati commessi da un minore con più di 14 anni in danni di un altro minore.
Il Questore è tenuto a sentire l’autore dei fatti illeciti (che verrà quindi chiamato a presentarsi), insieme ad almeno uno dei genitori della vittima.
Lo scopo è quello di far cessare l’atto di cyberbullismo, interrompendo la diffusione dei contenuti, soprattutto in tutti quei casi in cui siano veicolati da sistemi di messaggistica (come Whatsapp), ma non ancora dai social network.
L’ammonimento è un atto facoltativo e non impedisce la successiva proposizione della querela.

L’azione penale

Resta in ultima analisi la carta della denuncia o della querela (a seconda che il reato sia perseguibile a querela di parte o d’ufficio). In tal caso è necessario che il comportamento censurabile integri un reato.

Fonte: www.laleggepertutti.it